1991 EDILIZIA – Scaricabarile fra cantone e comune

Scaricabarile fra cantone e comune

5.4.1991

 

Intervento in Gran Consiglio sulla Legge Edilizia

Se l’obiettivo di questa legge è razionalizzare le procedure con riduzione dei tempi decisionali senza però incidere sulla serietà delle valutazioni che sono la base della decisione per la licenza, questa legge è da sostenere. Se però oltre a questo principio si vuole anche ridurre interventi e pressioni di interessi particolari per poter così giungere ad un giudizio equo, mi sembra che i principi che traspaiono dalla nuova legge non siano certamente destinati a raggiungere un tale scopo, ma diano invece la possibilità di pressioni maggiori. C’è inoltre la sensazione che il Consiglio di Stato, proponendo questa legge, cerchi di scaricare le sue responsabilità sui comuni imponendo a questi ultimi di decidere quanto egli desidera, e se è così, la legge non ha fatto centro.

L’aver previsto nell’art. 3 che «l comuni privi di una adeguata organizzazione possono chiedere al dipartimento … » e non aver citato contemporaneamente la possibilità di rivolgersi ad uffici privati potrebbe essere inteso come l’obbligo per i comuni di rivolgersi prioritariamente e/o esclusivamente alle strutture cantonali. Ciò fa nascere il dubbio che nuovamente il cantone voglia intervenire su decisioni attribuite al comune (potrebbe sembrare che la situazione rimanga come quella attuale ma la piccola differenza è che il comune dovrà pagare questo servizio). Se invece si delega questo compito ad uffici esterni privati è facile che si riduca la discrezionalità delle valutazioni e aumenti la possibilità di pressioni di tipo politico.

Finora il comune con il suo preavviso poteva influenzare la decisione cantonale. In futuro il cantone non emetterà più decisioni (art. 7 cpv. 2) ma un avviso che è vincolante per il municipio. E un trasferimento di procedure (ricorsi) che il comune si dovrà sobbarcare e che sono state decise dal cantone. Ma esiste la possibilità di ricorrere contro un avviso?

La mancanza di un obbligo di esprimersi con una decisione (licenza edilizia) da parte del cantone dà l’impressione di fatto di una riduzione delle competenze e delle responsabilità del cantone in materia di applicazioni di leggi cantonali e federali. In effetti resterebbe il comune responsabile della valutazione della domanda di costruzione e di eventuali decisioni contrastanti con le leggi e norme federali e cantonali. Sono in grado i comuni, non solo piccoli, ma anche medi, di gestire tali responsabilità e oneri?

Nella legge si dice che il municipio può promuovere uno scambio di opinioni con il dipartimento se non ne condivide l’operato o per altra ragione qualsiasi. Questa possibilità non ha un gran significato pratico, in quanto in caso di mancata intesa non si sa chi deciderà sul problema in discussione ed inoltre non è stabilito entro quali scadenze il dipartimento debba rispondere alle sollecitazioni del municipio.

In conclusione non è certamente la proposta di legge che risolverà i noti problemi burocratici e decisionali riguardanti le licenze di costruzione, anche perché molto viene demandato al regolamento di applicazione. Meglio sarebbe stato riesaminare le competenze dipartimentali e la riorganizzazione dell’amministrazione cantonale, imponendo dei termini più rigorosi e organizzando a livello cantonale un ufficio tecnico adeguato mantenendo le decisioni e le competenze come fino ad ora, ma applicate in modo più rigoroso e fondato su solide basi legali.

deputato Bill Arigoni

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